martedì 19 agosto 2008

I DIRITTI CONIUGALI E GENITORIALI DEI CEREBROLESI

Dal matrimonio nascono per marito e moglie eguali diritti e doveri (art.143c.c.), quali: obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.
Orbene, nel caso di Elena, il marito, dopo un breve periodo di tempo, ha preferito “abbandonare il campo”; il che è abbastanza frequente nelle coppie, specialmente se giovani.
Egli, senza alcun preavviso, approfittando del fatto che i suoceri erano assenti, perché al seguito della figlia ricoverata in un istituto di riabilitazione, trasferiva la propria residenza e quella della figlia di quattro anni presso l’abitazione della propria madre, portando con sé quanto poteva sottrarre dalla casa coniugale. Da quel momento si è completamente disinteressato della sorte della moglie ed ha ostacolato il rapporto affettivo e consolidato tra i nonni materni e la nipotina. Non solo, ha cercato e trovato un’altra compagna con la quale si è mostrato spesso in pubblico, anche in presenza della bambina, giustificando tale comportamento con l’aspettativa di una imminente “fine” della consorte.
Ancora oggi non riesco a spiegarmi il perché di tale comportamento e della crudeltà con cui esso è stato posto in essere. Il cancellare dalla memoria gli anni trascorsi con la moglie, i buoni rapporti con i suoceri che l’hanno spesso sostenuto anche nel suo lavoro, può aiutarlo a superare il dolore causato dallo stato in cui si trova la moglie? Non sarebbe stato, invece, più giusto “elaborare” il dolore,e rimanere vicino alla moglie ed ai suoceri, condividendone sacrifici e sofferenze?
Soprattutto, con quale diritto e con quale utilità imporre siffatto comportamento alla figlia? L’unica spiegazione che riesco a trovare è nel grande e gretto egoismo dell’uomo, il quale, lungi dal nutrire sentimento d’amore per la moglie (forse non l’ha mai amata), l’ha semplicemente usata e poi, ridotta dalla sorte ad una povera cosa, non più utile, l’ha abbandonata perché altri se ne assumessero il carico, prima, però, l’ha spogliata di tutto, compresa la figlia.
Gli obblighi assunti con il matrimonio?
I doveri coniugali?
Possono essere tranquillamente disattesi e calpestati, perché Elena non potrà rivendicarli!
I diritti di madre?
Sono perduti, in quanto la “patria potestà” ai sensi dell’art.317 c.c. viene esercitata in via esclusiva dal padre, il quale, ancor prima della declaratoria di interdizione, ha già deciso che la bambina non dovrà mai vedere la madre. Questo in aperto contrasto con il parere autorevolmente espresso dai maggiori psicologi e psichiatri che ritengono necessario “dire ai bambini la verità, anche se dolorosa”.
Infatti, afferma lo psichiatra Paolo Crepet, che se si vuole aiutare il figlio, “non ci si deve porre l’obbiettivo di farlo soffrire di meno, ma di fargli capire la realtà per quella che è, pensando che il bambino la elaborerà a suo modo. Quindi,è importante che il figlio sappia dove e come sta la mamma e che la veda con i propri occhi. In questo modo si può evitare che assuma comportamenti non sani che probabilmente lo aiutano ad evadere o che sono il suo modo di adeguarsi a qualcosa che ritiene falso”.
In poche e semplici parole: è dannoso per il bambino nascondergli la realtà anche se difficile e dolorosa, perché questo non lo fortifica e non lo aiuta ad affrontare adeguatamente la vita.
Dunque, il padre esercitando in via esclusiva la patria potestà ha errato, perché l’ha esercitata senza consultarsi con un qualificato professionista, illegittimamente, prima che fosse concluso l’iter per l’interdizione della madre e che fosse aperta la tutela a favore della minore e che il giudice ne disponesse forme di esercizio e vigilanza ai sensi dell’art.317bis c.c.. Ritengo, infatti, che la patria potestà, in condizioni normali bilanciata da quella materna, debba essere “monitorata” nell’interesse del minore, nel caso in cui venga esercitata unilateralmente, al fine di evitarne forme “morbose” ed un erroneo esercizio.
Concludo queste note, scaturite da esperienze personalmente vissute, invitando tutti gli eventuali lettori ad esprimere un loro commento sui seguenti punti che, a mio parere, interessano la generalità dei cerebrolesi e delle loro famiglie:
· Giustificate il comportamento del coniuge sano?
· Ritenete giusto e utile impedire ai figli minori la frequentazione del genitore cerebroleso?
· Quali azioni può esercitare il tutore a difesa della dignità e dei diritti dei cerebrolesi?
· In particolare, il tutore può chiedere in nome del cerebroleso che sia pronunciata la separazione di fatto?
· il cerebroleso può esercitare attraverso il tutore qualche forma di vigilanza sull’esercizio della patria potestà ai sensi dell’art.317bis?
Ringrazio tutti coloro che vorranno partecipare alla discussione.

1 commenti:

Anonimo ha detto...

è necessario un parere di un avvocato esperto in diritto di famiglia.